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Analisi Termotecnica

La Termotecnica applicata alle singole unità abitativi o ad interi edifici, costituisce il punto cardine per progettare e realizzare uno o più interventi volti a migliorare l’efficienza energetica

Relazione Energetica (ex Legge 10)

La Relazione Energetica (ex Legge 10), spesso comunemente chiamata “Legge 10”, è un documento tecnico che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto. Prende il nome di Relazione Energetica (ex Legge 10) in quanto la prima normativa a riguardo fu proprio la Legge 10 del 9 gennaio 1991.

La Relazione Energetica (ex Legge 10) deve essere obbligatoriamente redatta in via preventiva e depositata in Comune in caso di nuove costruzioni e più in generale in tutti gli interventi di ristrutturazione che prevedono modifiche agli impianti e riqualificazioni energetiche.
Lo scopo della Relazione Energetica (ex Legge 10) è quello di verificare e rispettare le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico come richiesto dal Decreto Ministeriale 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Entrando nello specifico, per la Relazione Energetica (ex Legge 10) dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:
– Prestazione energetica (D.M. 26.06.15) in relazione alla capacità areica interna periodica (Cip) oppure della temperatura operante estiva;
– Approvvigionamento energetico soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili (DLgs n. 28/11 all. 3);
– Illuminazione naturale, ovvero del fattore medio di luce diurna effettuali mediante il calcolo degli ombreggiamenti;
– Areazione naturale e ventilazione meccanica controllata;
– Dispositivi di protezione solare;
– Comfort termo-igrometrico, ovvero della presenza di condense superficiali ed interstiziali nonché della formazione di muffa nei ponti termici;
– Disassemblabilità dei componenti e degli elementi dell’edificio;
– Materia recuperata o riciclata utilizzata per la costruzione dell’edificio
Come detto in precedenza, la Relazione Energetica (ex Legge 10) deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori. Tuttavia è soggetta ad aggiornamenti in caso di varianti intervenute in corso d’opera e dovrà essere ripresentata a lavori ultimati sotto forma di Attestato di Qualificazione Energetica (AQE); questo documento controlla ed attesta che, durante i lavori, sono state rispettate le prescrizioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), in origine identificato come Attestato di Certificazione Energetica (ACE), è stato introdotto in Italia con la Legge 63/2013 ed è identificato come il “documento che attesta le prestazioni energetiche di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere redatto e rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti e può riguardare la singola abitazione, anche in contesto plurifamiliare, o l’intero edificio come, ad esempio, un condominio con svariate unità abitative.

 

I parametri che il professionista prende in esame per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) riguardano la climatizzazione invernale (riscaldamento) ed estiva, il sistema di Acqua Calda Sanitaria (ACS), la ventilazione, l’illuminazione (solo terziario) e l’energia richiesta da eventuali ascensori o scale mobili.

 

Dall’analisi dei suddetti dati viene generato un documento che descrive le caratteristiche energetiche del fabbricato, identificando il fabbisogno annuale di energia stabilendo un livello di efficienza energetica, uniformandolo una Classe (da G ad A4).

 

La Classe G in un Attestato di Prestazione Energetica (APE) indica un edificio con una ridotta efficienza energetica mentre la Classe A4, la migliore in assoluto, identifica quello con la più alta efficienza energetica (bioedilizia, case passive, etc.).

 

Per sua stessa indole, trattandosi di un’analisi visiva, oltre che documentale, dell’immobile, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) richiede obbligatoriamente un sopralluogo da parte del tecnico qualificato. Pertanto bisogna diffidare da chi effettua la redazione “a distanza” perché, oltre a non restituire un risultato reale, è anche soggetta a verifiche e sanzioni in quanto trattasi di un documento ufficiale obbligatorio per svariate operazioni immobiliari (si pensi alla vendita o alla locazione, solo per citarne alcune).

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